1. Quali sono i requisiti per l’accesso alla misura?
Possono accedere alla misura coloro i quali erano residenti in Valle d’Aosta nel mese (marzo e/o aprile e/o maggio 2020), con riferimento ai medesimi mesi e per i quali hanno beneficiato di una delle seguenti indennità:
Ogni persona fisica può inoltrare un’unica domanda di indennità con riferimento a ciascun mese.
I requisiti, che devono essere posseduti congiuntamente, sono i seguenti:
- essere residente in Valle d’Aosta nel mese (marzo e/o aprile e/o maggio 2020) per il quale è presentata la domanda di indennità;
- aver beneficiato nel mese (marzo e/o aprile e/o maggio 2020) per il quale è presentata la domanda di indennità, di una delle indennità mensili previste da:
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con riferimento agli articoli:
- 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa);
- 28 (Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago);
- 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali);
- 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo);
- 38 (Indennità lavoratori dello spettacolo);
- 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);
- 96 (Indennità collaboratori sportivi);
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dall’articolo 1, comma 1 della legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento agli articoli:
- 78 (Modifiche all’articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19);
- 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19);
- 85 (Indennità per i lavoratori domestici);
- 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi).
- non avere diritto, per il mese di aprile 2020, alle indennità di cui agli articoli 5 (“indennizzo per la sospensione dell’attività lavorativa”) e 7 (“indennità alle categorie prive di sostegno al reddito”) della l.r. 5/2020, e quindi, per tale motivo, non avere presentato istanza, per il mese di aprile 2020, per le medesime indennità.
Si precisa che coloro che possiedono i requisiti per accedere alle misure degli art. 5 e 7 della l.r. 5/2020 ma non hanno inoltrato istanza per accedere a tali indennità, non possono accedere alla presente misura.
In altri termini, non è sufficiente NON aver presentato domanda per le indennità di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020, ma è necessario NON aver avuto i requisiti per presentare la domanda ai sensi dei medesimi articoli, indipendentemente dal fatto di aver presentato o meno la relativa istanza entro il 31 luglio.
Per la verifica del possesso dei requisiti di accesso ai benefici di cui agli articoli 5 e 7 della l.r. 5/2020 si rimanda ai seguenti link:
- https://www.ohmyjob.it/misure-regionali/indennizzo-autonomi-e-liberi-professionisti/
- https://www.ohmyjob.it/misure-regionali/indennizzo-altri-lavoratori-dipendenti/
Non è sufficiente avere presenta domanda per gli indennizzi di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del d.l. 34/2020 (Misure urgenti in materia di salute, sostengo al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, ma è necessario che la domanda si stata accettata e il benefico erogato.
2. A quanto ammonta l’indennità?
L’indennità prevista dalla misura è pari a 400 euro al mese, per ogni mese, marzo e/o aprile e/o maggio 2020, in cui risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti.
3. L’indennità è cumulabile con quelle previste agli articoli 5 e 7 della legge regionale 5/2020?
No, tale cumulo non è consentito.
4. L’indennità della presente misura è cumulabile con il bonus figli a carico (art. 10 l.r. 5/2020), il bonus affitto universitari (art. 7 c.4) e l’indennizzo per canoni di locazione non abitativi (art. 6)?
Si, tali cumuli sono consentiti
5. Il codice iban da indicare nella domanda deve essere riferito ad un conto intestato o cointestato al beneficiario?
Sì, in caso contrario l’accredito verrà respinto dal sistema di pagamento.
6. L’indennizzo della presente misura verrà erogato a tutti quelli che presentano domanda?
Gli indennizzi sono concessi secondo l’ordine cronologico di presentazione (data e ora) e nei limiti delle disponibilità di bilancio.
7. Qual è il termine di presentazione delle domande?
Le domande potranno essere presentate sino al 15 settembre 2020.
8. Come faccio a sapere se la mia domanda è stata inoltrata ?
L’utente, una volta che ha completato la procedura, riceverà una mail di conferma con il numero di protocollo della propria domanda.
Supporto
Per supporto e assistenza per le misure regioni Covid-19 è possibile scrivere
all’indirizzo misurecovid-19@regione.vda.it